La fiscalità nella vendita diretta e nel multilevel

Il conferimento delle provvigioni è l'anima di qualsiasi attività di Vendita Diretta o di Network Marketing.
La materia è regolata dalla Legge17agosto2005-n173. "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.

Vediamo innanzitutto cosa si intende per “Vendita diretta a domicilio”:
Per vendita diretta a domicilio si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19 D. Lgs. 114/1998, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Questo tipo di vendita è svolto dagli “incaricati alla vendita diretta a domicilio” ovvero
colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L’attività di incaricato alla vendita diretta può essere esercitata anche dai dipendenti dell’azienda che commercializza i prodotti, o da agenti con contratto di agenzia.
Il caso più comune, però, è quello di incaricati alla vendita senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia. In questo caso si tratterà di attività occasionale se il reddito annuo generato da tale attività non supera i 5000 euro netti, oppure di attività abituale se li supera. L’attività abituale è soggetta ad IVA e all’obbligo di iscrizione all’INPS.
Gli incaricati alla vendita sono remunerati tramite provvigioni:
Il compenso dell’incaricato senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, abbiano avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

Sulle provvigioni non derivanti da mandato di agenzia, fino a 5000 euro netti (attività occasionale), è applicata una ritenuta alla fonte con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito (23% sul 78%).

Dall’1.01.2004 è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 335/1995, solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività, anche a fronte di una pluralità di rapporti, sia superiore a € 5.000,00 (attività abituale).
I contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale limite che costituisce, quindi, una franchigia.
Gli incaricati alle vendite non sono tenuti all’iscrizione all’INAIL anche se svolgono le attività previste dal D.P.R. 1124/1965 o si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti.

Riassumendo, dal punto di vista fiscale, l’incaricato alla vendita (non dipendente e non agente di commercio) si può trovare in 4 situazioni o regimi fiscali:
1) occasionale - sotto i 5000 euro/anno di ricavi netti.
imposte dovute: 23% sul 78%. No IVA, no INPS.
2) abituale ma senza aver raggiunto nell’anno in corso i 5000 euro di ricavi netti (franchigia)
imposte dovute: 23% sul 78%. Sì IVA, no INPS.
3) abituale, sopra i 5000 euro nell’anno in corso.
imposte dovute: 23% sul 78%. Sì IVA,
gestione separata INPS: 32,72%.
4) abituale, sopra i 5000 euro nell’anno in corso, ma con altra previdenza obbligatoria (lavoratori dipendenti, pensionati, etc.)
imposte dovute: 23% sul 78%. Sì IVA,
gestione separata INPS: 24%.